L’eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino “Chianti Classico”, oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d’uva. Contiene "Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Chianti Classico”. 4. 10.2 La Società Valoritalia s.r.l – società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane – è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. 3. La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita ”Chianti Classico”si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). VISTA la domanda presentata in data 27 giugno 2013, tramite la Regione Toscana, dal Consorzio Vino Chianti Classico, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Chianti Classico”, nel rispetto della procedura di cui all’art. Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino “Chianti Classico”, destinato alla vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l’abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino Vin Santo del Chianti Classico DOC - Il Disciplinare di produzione. 8. 49. – la disposizione di cui all’articolo 4, comma 13, dell’allegata proposta di modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2014; – limitatamente alla tipologia qualificata con la menzione “Gran Selezione”, la richiesta di certificazione all’idoneità analitico-organolettica può essere presentata al competente Organismo di controllo per le partite giacenti alla data di pubblicazione del presente decreto, anche se già confezionate e/o certificate, che siano comunque in possesso dei requisiti dell’annessa proposta di modifica del disciplinare con esclusione della disposizione di cui all’art. (Denominazione e vini), 1.1 La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. (Zona di produzione delle uve), 3.1 La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” è la zona delimitata con decreto interministeriale 31luglio 1932, confermata con l’art.5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall’art.3 del DPR 9 agosto 1967, dall’art.3 del DPR 2 luglio 1984 e dall’art.5 della Legge 164 del 10.2.1992, dall’articolo 6 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010, e dall’articolo 3 del disciplinare di. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. Bracciola Nera N. Sambuca - 50028 Barberino Tavarnelle - Firenze (Italia) | P.IVA 00637480484. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE Tempranillo N. Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. • limpidezza: limpido; La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all’art. Detto bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti (“per il Chianti è restato determinato e sia. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto. 38. 13 del DM 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l’etichettatura transitoria di cui all’art. Modificato con DM 05.08.1996 G.U. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Colorino N. F.to prof. Gianluca M. Esposito. Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. Mammolo N. Conformemente all’art. Cesanese D’Affile N. 10, fgl. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. – sapore: secco, equilibrato di buona tannicità; 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: limpido; (Norme per la viticoltura). 6. Nel 1932 un decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione “Classico” in quanto prodotto. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po’ a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. 1 saranno inseriti sul sito 1. 2010, n. 61. 8 del Reg. Sagrantino N. Nel 1996 fu approvato un nuovo disciplinare Chianti (in quell'occasione fu anche scorporato il disciplinare della sottozona Classico da quello generale del Chianti) che prevedeva la possibilità della menzione aggiuntiva Superiore. Il marchio che da sempre distingue le bottiglie di Chianti Classico è il Gallo Nero, storico simbolo dell’antica Lega Militare del Chianti, riprodotto anche dal pittore Giorgio Vasari sul soffitto del Salone dei Cinquecento, 33. Il disciplinare del Chianti Classico prevede che sia prodotto a partire da uva Sangiovese (dall’80% al 100%), alla quale vengono comunemente aggiunte varietà tradizionali come Canaiolo, Colorino, oppure internazionali come Merlot e Cabernet Sauvignon. Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi. Barberino Val d’Elsa e Castelnuovo Berardenga. VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; VISTO, in particolare, l’articolo 72, par. Il primo passo è la raccolta delle uve più adatte come il Trebbiano toscano, la Malvasia del Chianti, il Canaiolo bianco, il Pinot bianco o grigio, il Sauvignon , lo Chardonnay, il Sangiovese. Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall’argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili. “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013; TENUTO CONTO della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al D.P.C.M. 4. 32. 25. 1. E DELL’IPPICA Altri aspetti peculiari del disciplinare del Chianti Classico: Entrata in produzione dei vigneti a partire dal terzo anno dall’impianto con produzione consentita ridotta del 60%. Da qui segue una linea virtuale fino all’Ombrone (quota 298). – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; 25 - 31.01.1996 Modificato con DM 05.08.1996 G.U. “CHIANTI CLASSICO”, Approvato come DOC DPR 09.08.1967 G.U. Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo,venivano chiamati all’ “uso Chianti”, e che in seguito, vennero addirittura venduti come Chianti tout court. All’elenco dei codici, previsto dall’articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, sono inseriti, in via transitoria, i codici relativi alle nuove tipologie di vini autorizzate ai sensi del presente decreto. 7. In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. La pratica dell’affinamento del vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" potrà essere svolta anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta  e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato. La DOCG Chianti Classico è riservata al vino rosso. 9, fgl. E' inoltre  vietato l'uso dei fiaschi usati. 2.1 Il vino “Chianti Classico” deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l’eccellente qualità della sua produzione. 217 - 30.08.1967 Approvato come DOCG DPR 02.07.1984 G.U. Malvasia Nera di Lecce N. I confezionatori hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio “Gallo Nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia. Home Disciplinare vino Docg Chianti Classico. Home Disciplinare vino Docg Chianti Classico. "Chianti Classico", Articolo 1. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Realized with the contribution of MIPAAF DM 20170 del 9/04/2020 « Torna alle news. Articolo 2. 2003, 195 PINOT NERO N. N 2900 16 maggio Regione Toscana, 197 POLLERA NERA N. N 2900 16 maggio Regione Toscana, 201 PRUGNOLO GENTILE N. N 2900 16 maggio Regione Toscana, 371 PUGNITELLO N 2900 16 maggio Regione Toscana, 301 REBO N. N 4920 27 agosto Regione Toscana, 205 REFOSCO DAL N 2900 16 maggio Regione Toscana, 217 SAGRANTINO N. N 4920 27 agosto Regione Toscana, 412 SANFORTE N. N 5872 10 dicembre Regione Toscana, 222 SCHIAVA GENTILE N. N 2900 16 maggio Regione Toscana, 231 SYRAH N. N 2900 16 maggio Regione Toscana, 345 TEMPRANILLO N. N 2754 12 giugno Regione Toscana, 232 TEROLDEGO N. N 2900 16 maggio Regione Toscana, 16 maggio Aleatico N. Ai sensi dell’art. Nell’etichettatura è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “vecchio” e similari, ad eccezione di quelle previste nel presente disciplinare. Malvasia N. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250. 3. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI O RIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "CHIANTI CLASSICO" Approvato come DOC DPR 09.08.1967 G.U. c) della legge 82 del 20 febbraio 2006. Fu quindi in questa occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione Chianti Classico. 118 septies, par. La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di T. 7,5 e la resa media per ceppo non può essere superiore a Kg. Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo - unicamente  i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami. 31. 11. La pratica dell’affinamento del vino “Chianti Classico” destinato a “Riserva” potrà essere svolta anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato.. 14. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino Chianti Classico DOCG, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli. (Denominazione e vini) (Etichettatura, designazione e presentazione). CE n. 607/2009 e all’art. Il vino Chianti Classico ha la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dall’80% fino al 100%. "Chianti Classico" Articolo 1. 10 del citato DM 7 novembre 2012; VISTO il provvedimento ministeriale 8 gennaio 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Chianti Classico” e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta; VISTA la richiesta datata 21 gennaio 2014 presentata a questo Ministero dal citato Consorzio tutela Vino Chianti Classico, ai sensi dell’art. 10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo: Valoritalia s.r.l. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la Riserva si devono attendere 24 mesi di cui almeno 3 con affinamento in bottiglia. 217 – 30.08.1967 Malvasia Nera di Brindisi N. 4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Chianti Classico” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all’uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 1, del citato Reg. (Etichettatura, designazione e presentazione). Il periodo dell’affinamento del vino “Chianti Classico” destinato a “Riserva” e del vino. 4.3 Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo – unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni – situati ad un’altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

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